Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ stato costituito il Comitato di Quartiere “Comitato Quartiere Parco Leonardo 2.0”, di volontariato senza fini di lucro, in seguito, per brevità, “CQPL”, “CQPL 2.0” o semplicemente “Comitato”, che assorbe e sostituisce il “Comitato di Quartiere Parco Leonardo 0.0”, e la cui vita associativa è regolamentata dalle norme del presente Statuto e del Codice Civile.


ART. 2 – SEDE

Il Comitato ha sede presso lo Studio Legale dell’avv. Albino Riccio sito in Fiumicino (RM) alla via Anco Marzio 73, fermo restando che l’eventuale cambio di domicilio o di sede, nell’ambito dello stesso Comune, non comporterà alcuna variazione dello statuto.


ART. 3 – FINALITA’

Il Comitato non ha finalità di lucro, è apartitico e democratico ed ha come scopo “la vivibilità, lo sviluppo e il miglioramento continuo del Quartiere Parco Leonardo”, attualmente composto dai Comprensori di “ATHENA 1 e 2”, “Le PLEIADI”, “POLIS”, “CERERE” ed ulteriori futuri sviluppi del Quartiere, in seguito, per brevità nominato “Quartiere Parco Leonardo”.

Il Comitato ha lo scopo di porsi come Entità di mediazione, promozione e sviluppo delle necessità dei “Residenti” nei confronti degli Enti Pubblici e Privati che con le loro decisioni/azioni influenzano la gestione, la crescita, lo sviluppo ed il miglioramento del Quartiere (quali: Comune di Fiumicino, Regione Lazio, ANAS, ADR, Autorità Portuale, Ferrovie dello Stato, AMBROSIA, Pleiadi 89, Pleiadi 89Uno, SPIGES, SPI, ASL, Città Metropolitana, ecc.) nel rispetto ed in base all’art. 118 della Costituzione – ultimo comma: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Le Aree di pertinenza delle iniziative del Comitato sono:

  • Salute e sicurezza;
  • tutela del patrimonio urbanistico;
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente;
  • viabilità e trasporti;
  • decoro urbano;
  • ambito culturale, educativo e sociale;
  • diritto abitativo;
  • servizi.

Il Comitato:

  • non ha pregiudizi di sorta e agisce secondo il principio delle pari opportunità di partenza come espresso dal Trattato della Comunità Europea Art. 13 e recepito dalla Repubblica Italiana: “principio volto a garantire la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l’origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni politiche, l’età e le eventuali minorazioni fisiche”;
  • potrà organizzare e/o patrocinare, anche in collaborazione con Associazioni ed Enti Pubblici o Privati, eventi finalizzati al predetto Scopo nelle Aree di pertinenza sovra citate;
  • potrà collaborare e creare rete con Associazioni/Comitati e Consulte Comunali per perseguire i propri obiettivi nello spirito della “Governance partecipata” o di reciproco supporto ai fini dello sviluppo del territorio.
  • Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere Parco Leonardo 2.0 si propone in particolare, di:
    • a. avanzare proposte agli organi istituzionali e privati al fine di promuovere, anche d’intesa con gli stessi, nonché con enti pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell’ambiente e dell’evoluzione urbanistica, delle strutture scolastiche e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
    • b. promuovere, d’intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
    • c. informare mediante la eventuale e futura pubblicazione di un giornale di quartiere e/o la gestione di un sito web e dei i social media, la diffusione di volantini ed altri mezzi.


ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci partecipanti è illimitato. La partecipazione del socio all’attività del Comitato è a tempo indeterminato. Possono essere membri del CQPL i “Residenti” secondo l’accezione di seguito indicata.

Il termine “Residente” va inteso come tutte le persone che risiedono effettivamente nel Quartiere e vivono abitualmente nello stesso. Possono far parte del CQPL anche gli Operatori che, pur non risiedendo nel quartiere, esercitano la propria attività prevalente sia di natura commerciale, professionale o aziendale nel quartiere stesso, nonché gli Amministratori di Condominio che gestiscono i Condomini ubicati nel quartiere, così come sono da intendersi Operatori anche i proprietari di immobili che non risiedono nel quartiere.

Espressamente si stabilisce che avranno diritto di voto attivo unicamente i Soci residenti nel Quartiere e NON anche gli Operatori, come sopra descritti, ai quali sarà comunque riservato il diritto di presentare eventuali mozioni, istanze e relazioni al Consiglio Direttivo e in Assemblea Generale.

Le modalità di iscrizione al CQPL 2.0 come socio sono disciplinate analiticamente nel Regolamento Interno al quale si fa espresso rinvio.


ART. 5 – DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività del Comitato e sono peraltro tenuti:

  • all’osservanza del presente Statuto e del Regolamento Interno, nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  • a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie;
  • a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del Comitato, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità;
  • al pagamento della quota associativa, e su base volontaria, delle eventuali altre quote deliberate per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo anno per anno.


ART. 6 – SOLUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Il vincolo del socio nei confronti del Comitato può sciogliersi per le seguenti cause:

  • recesso,
  • decadenza,
  • esclusione,
  • decesso.

° Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto e/o in via telematica al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

° La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, quando vengano meno i requisiti per l’assunzione di qualifica di socio (artt. 5 lettere c-d) come anche indicati nel Regolamento Interno.

° L’esclusione del socio è decisa dall’ Assemblea, su proposta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, che abbia rilevato comportamenti contrastanti con gli scopi del Comitato e/o verso altri membri del Comitato stesso.

° Il decesso del socio persona fisica comporta la sua cancellazione.


ART. 7 – GLI ORGANI del CQPL 2.0

Sono Organi del Comitato:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario-Tesoriere;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Amministratore dei mezzi di comunicazione;

Le funzioni specifiche di ogni Organo del CPQL, così come i requisiti, le modalità di iscrizione, le modalità di convocazione e le modalità di candidatura alle cariche sociali sono espressamente ed analiticamente disciplinate dall’apposito Regolamento Interno, appositamente promulgato e deliberato nella prima assemblea generale, al quale questo Statuto fa espresso rinvio.


ART. 8 – L’ASSEMBLEA DEL CQPL

L’Assemblea è l’organo più alto del Comitato ed è la riunione periodica dei soci. I soci in regola con il pagamento delle quote associative, se previste, hanno diritto di partecipazione e di voto in seno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono liberamente candidarsi ed essere votati, in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche sociali.

Non possono peraltro concorrere alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro i quali coprano incarichi in partiti o organizzazioni politiche e/o rivestano cariche amministrative rappresentative in seno al Comune di Fiumicino o dipendano da una delle Aziende del Costruttore.

L’Assemblea ordinaria che preveda all’ordine del giorno l’elezione o il rinnovo degli organi direttivi dovrà garantire la più ampia partecipazione al voto dei soci e pertanto si svolgerà con specifiche modalità definite nell’apposito Regolamento Interno.

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente:

    • almeno due volte l’anno, per l’approvazione della relazione sull’attività svolta e per un rendiconto contabile amministrativo;
    • in occasione della elezione per il rinnovo degli organi direttivi,
    • nonché tutte le volte che gli interessi del Comitato lo rendano necessario.

Può inoltre essere convocata entro due mesi, quando ne è fatta formale richiesta, motivata e scritta, da almeno 10 dei soci.

La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata con almeno 15 giorni di preavviso ovvero, in caso d’urgenza, almeno 7 giorni prima della riunione, anche per posta elettronica all’indirizzo comunicato all’atto dell’iscrizione del socio, tramite affissione nella front page del sito del Comitato e tramite avviso nelle pubblicazioni telematiche dello stesso.

L’avviso di convocazione deve indicare la data di convocazione, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.

All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta e firmata, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.

Tutte le delibere devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; funge da segretario il Segretario del Comitato o, in sua assenza, un altro Membro del Consiglio Direttivo, designato dal Presidente dell’ Assemblea.


ART. 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a discutere e deliberare su:

  • Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
  • Linee di indirizzo ed operative per le attività / iniziative che il Comitato intende svolgere nel corrente anno;
  • Rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
  • Relazione sullo stato delle iscrizioni presentato dal Segretario;
  • Nomina per elezione – come da Regolamento – del Presidente (successivo al primo) e dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • Ogni altro argomento, sottoposto alla sua approvazione, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato, nonché sulle questioni urgenti e/o di particolare rilevanza per le quali viene appositamente convocata.


ART. 10 – Il PRESIDENTE DEL CQPL

Il Presidente assume il ruolo di primo Rappresentante/Portavoce del Comitato nei confronti delle Terze parti così come indicato nel precedente Art. 3. Questi è nominato dall’Assemblea.

La nomina avviene tramite votazione, a maggioranza semplice, in sede di riunione dalla stessa Assemblea. Questa consente al Presidente di parlare in nome e per conto del Comitato, ovvero di trasmettere le problematiche, le istanze e le richieste, nelle dovute forme, agli Attori indicati al precedente articolo 3.

Il PRIMO Presidente, è scelto all’interno dei Soci Fondatori, viene nominato con votazione a maggioranza semplice dai soci fondatori stessi, e dura in carica un anno, con facoltà di rinnovo tacito di un altro anno.

Successivamente il Presidente viene nominato dall’Assemblea Generale, con le maggioranze previste per l’assunzione delle delibere, purché sia in possesso dei requisiti di appartenenza al Comitato così come previsti nel Regolamento Interno.

Ogni Presidente può assumere la carica al massimo per un totale di due mandati.

Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale dei soci, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza. In caso di urgenza, sentito il Vice Presidente, può adottare delle decisioni che andranno poi ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza di ogni mandato, ciascun Presidente, tranne i casi in cui non siano dimissionati dal Consiglio Direttivo, assumerà la carica di Presidente Emerito ed avranno posto nel Consiglio Direttivo con diritto di voto fino a che conserveranno la propria residenza nel quartiere; il voto del Presidente Emerito non è cumulabile con altro voto qualora Egli rivesta altre cariche nel Consiglio Direttivo. L’attuale referente del CQPL sarà il primo Presidente Emerito del CQPL 2.0. Sarà costituito un apposito Albo Storico dei Presidenti in cui saranno inseriti i nominativi di tutti i Presidenti del CQPL.


ART. 11 – Il VICE-PRESIDENTE DEL CQPL

Il Vice-Presidente assume il ruolo e le funzioni del Presidente in caso di legittimo impedimento di quest’ultimo, o in caso di sue dimissioni o per cause di forza maggiore.

La nomina avviene tramite votazione, a maggioranza semplice, a cura del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente assume anche la qualifica e la qualità di “Garante dello Statuto” e dovrà curarne l’osservanza in ogni suo aspetto da parte di tutti i membri, dando immediato avviso della violazione al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.


ART. 12 – IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere dura in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura. E’ scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che può revocarlo in ogni tempo, assiste Presidente e il Vice Presidente nelle loro funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell’Assemblea dei soci.

Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità ed il Registro Soci, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.

Per l’espletamento del proprio incarico, il Segretario-Tesoriere potrà farsi assistere da due persone di sua diretta nomina, che operano sotto la sua responsabilità, scelte tra i Soci con competenze specifiche e/o nell’Albo dei Presidenti Emeriti, con il compito di coadiuvarlo ed assisterlo nelle proprie funzioni.


ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Comitato di Quartiere, ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall’Assemblea e provvedere alla gestione dell’Associazione.

Si compone di almeno 5 membri, di cui 2 eletti dall’Assemblea fra i soci aventi diritto di elettorato attivo, e 2 di diretta nomina dei Soci fondatori, oltre il Presidente del CQPL ed i Presidenti Emeriti che ne fanno parte di diritto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio si scioglie se, durante il mandato, il numero dei componenti diventa inferiore a 5.

Gli incarichi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo non comportano alcun compenso.

Il Consigliere che, nell’arco di un anno solare risulti assente ingiustificato, a tre riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo o si trasferisca in altro quartiere, decade automaticamente dalla carica.

Il Consigliere che si sia candidato ad una carica politica si sospende dal Consiglio per la durata della campagna. Qualora venga eletto, decade automaticamente dalla carica.

Le attribuzioni, le modalità di convocazione e deliberazione, nonché le funzioni analitiche del Consiglio Direttivo sono espressamente contenute ed indicate nel Regolamento Interno cui questo statuto fa espresso rinvio.


ART. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese o quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Il Presidente è tenuto a convocare, via posta elettronica, i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.


ART. 15 – L’AMMINISTRATORE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

Gli Amministratori dei mezzi di comunicazione sono almeno 2 e sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e comunque non oltre la consiliatura, e possono essere revocati in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori hanno la responsabilità della gestione dei mezzi di comunicazione del CQPL, in particolare per quel che riguarda i social media ed il Gruppo Facebook, attraverso funzione di supervisione e controllo delle pubblicazioni (post, messaggi, locandine etc..) che dovranno essere approvate in linea con i principi di comportamento espressi nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

In caso di accertata e palese violazione ad opera di uno dei soci, che abbia pubblicato e/o utilizzato i mezzi social del CQPL in maniera impropria e/o offensiva e/o contraria alle finalità del Comitato e/o offensiva o diffamatoria verso altri soci o altri organi pubblici e/o privati, gli Amministratori hanno la facoltà di intervento immediato nei confronti del socio che si sia reso responsabile dei predetti comportamenti, bloccandolo dalla possibilità di utilizzo dei mezzi social e rimettendo al Consiglio Direttivo immediata informativa al fine di valutare la possibilità di esclusione del socio.


ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE DEL COMITATO

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sono costituite dalle quote associative versate; dalle contribuzioni volontarie, da donazioni e lasciti da parte di privati; da proventi di manifestazioni ed eventi organizzati; da eventuali sponsorizzazioni o ricavi pubblicitari; da contributi o finanziamenti da parte di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno delle finalità del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 17 – DURATA DELL’ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito ma andrà destinato a sostegno delle attività statutariamente previste.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità del Comitato è affidata al Segretario-Tesoriere, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.


ART. 18 – SITO WEB DEL COMITATO E GRUPPO FACEBOOK DEL CQPL

Il Comitato dispone altresì di un sito web ufficiale che affianca il gruppo Facebook nel riportare informazioni e notizie di interesse per i Cittadini del quartiere e funge da archivio storico pubblico.

Il responsabile e gestore del sito viene nominato dal Consiglio Direttivo.


ART. 19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL COMITATO.

In caso di scioglimento del Comitato, l’Assemblea, in seduta straordinaria, deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà, altresì, prevedere la devoluzione di attività residue ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità.


ART. 20 – INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Il presente statuto e le eventuali modifiche, come pure il Regolamento aggiornato per le elezioni viene pubblicato sul sito del Comitato. Una copia di entrambi i documenti deve essere inviata al Sindaco e ai competenti uffici del Comune di Fiumicino.


ART. 21 – DURATA

La durata del Comitato è stabilita a tempo indeterminato e la cessazione dello stesso può avvenire solo durante una riunione dell’Assemblea del CQPL, tramite votazione a maggioranza pari ai 2/3 dei votanti.


ART. 22 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

PARCO LEONARDO, Lì 19/07/2018

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