Statuto

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1Denominazione

  1. E’ costituito il comitato di cittadini denominato “Comitato di Quartiere Parco Leonardo 2.0” (in seguito, per brevità, “Comitato” o “CQPL”) che assorbe e sostituisce le precedenti entità associative con le medesime denominazioni e finalità.
  2. Il logo del CQPL e contrassegno delle sue attività è deliberato dal Consiglio direttivo.
  3. La vita associativa è ordinata dal presente Statuto, dai Regolamenti in esso richiamati, dalle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali e, per quanto non espressamente in essi previsto, dalle vigenti disposizioni legislative applicabili.

ARTICOLO 2Sede

  1. Il Comitato ha sede nel Comune di Fiumicino ed opera nel territorio della Regione Lazio.
  2. La variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio direttivo e, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta alcuna revisione dello Statuto salvo l’obbligo di comunicazione agli enti competenti ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 3Princìpi

  1. Il CQPL è un ente senza fini di lucro, a partecipazione libera e volontaria, indipendente, apartitico, aconfessionale e democratico.
  2. Lo spirito e la prassi del Comitato si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
  3. Il Comitato si informa al principio di non discriminazione, volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di nazionalità, genere, origine etnica, religione, orientamento sessuale, convinzioni politiche, età o condizione di disabilità.

ARTICOLO 4Durata

  1. Il Comitato ha durata illimitata.

ARTICOLO 5Oggetto e finalità

  1. In base e nel rispetto dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione italiana, il Comitato si pone come interprete e promotore delle istanze dei residenti dei singoli comprensori e delle ulteriori future espansioni della località di Parco Leonardo (in seguito, per brevità, “Quartiere” o “Territorio”) nei confronti degli enti pubblici e privati che, con le loro decisioni ed azioni, influenzano il benessere e lo sviluppo del Quartiere.
  2. Le aree di pertinenza delle iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociale del CQPL sono:
    • La salute e la sicurezza;
    • La tutela e il decoro del patrimonio urbano;
    • La viabilità e i trasporti;
    • La diffusione della sensibilità e della partecipazione civiche;
    • La tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
    • I servizi pubblici e consortili;
    • La promozione culturale, educativa e sociale.
  3. Il Comitato, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari, si offre in particolare di:
    • a) Avanzare proposte agli organi istituzionali e privati al fine di sostenere ed incoraggiare iniziative volte alla salvaguardia e al miglioramento di tutte le infrastrutture, dei servizi e delle condizioni generali che incidono sul benessere, la sicurezza, lo sviluppo urbano, ambientale, sociale e culturale del Quartiere, anche d’intesa con gli stessi, o con altri enti, associazioni e comitati attivi sul Territorio;
    • b) Promuovere, organizzare o patrocinare, in via non prevalente, anche in collaborazione con le realtà associative e commerciali presenti sul Territorio, eventi, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
    • c) Favorire la diffusione di informazioni e notizie utili tramite la gestione di piattaforme web e social, la eventuale e futura pubblicazione di un giornale di quartiere, la diffusione di volantini e altri strumenti e media;
    • d) Cooperare e creare rete, in condizioni di reciprocità, con associazioni, comitati e consulte comunali per conseguire gli obiettivi prefissati nello spirito delle politiche di governance partecipativa e del reciproco supporto ai fini dello sviluppo del Territorio;
    • e) Svolgere, con apposita delibera del Consiglio direttivo, attività non specificamente menzionate e diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
  4. Il CQPL opera nell’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere.

PARTE II – PARTECIPAZIONE CIVICA

ARTICOLO 6Collaboratori

  1. E’ Collaboratore chiunque segua online o partecipi alle attività del Comitato, ne condivida in modo espresso gli scopi ed intenda concorrere al loro raggiungimento con le proprie opere, competenze e conoscenze.
  2. La partecipazione dei Collaboratori è libera e gratuita, non è soggetta ad iscrizioni o approvazioni, non comporta alcun vincolo associativo, può avere natura temporanea e non attribuisce diritti sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
  3. I Collaboratori svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito le attività dirette alla realizzazione degli scopi del Comitato, quali deliberate dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
  4. Tutti i Collaboratori si impegnano a:
    • a) Osservare, pienamente e senza riserve o eccezioni, lo Statuto, i Regolamenti e le delibere validamente approvate dagli organi sociali;
    • b) Adottare comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del Comitato, dando concreto esempio di integrità personale ed onestà intellettuale, e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i suoi scopi o che gettino discredito su di esso.
  5. Il numero dei Collaboratori non può essere limitato.

ARTICOLO 7Sostenitori

  1. Acquisisce la qualità di Sostenitore il Collaboratore che, su base volontaria, richieda la registrazione alle liste elettorali del CQPL.
  2. La registrazione conferisce il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi sociali del Comitato.
  3. I requisiti per la registrazione e le modalità di esercizio del diritto di voto sono disciplinati dal Regolamento per le elezioni.
  4. Per la registrazione può essere richiesto un contributo economico finalizzato a concorrere alla copertura delle spese organizzative del Comitato, la cui misura è stabilita dal Consiglio direttivo.

PARTE III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 8Organi sociali

  1. Sono organi collegiali del Comitato:
    • L’Agorà;
    • Il Consiglio direttivo.
  2. Sono organi monocratici del Comitato:
    • Il Presidente;
    • Il Vicepresidente;
    • Il Segretario;
    • Il Tesoriere.
  3. Le cariche sociali, così come le attività svolte dai Collaboratori, non prevedono alcun compenso, fatti salvi i rimborsi non forfettari per spese eventualmente sopportate e autorizzate di volta in volta dal Consiglio direttivo.
  4. Tutte le cariche sociali rappresentano attività di servizio a favore del Quartiere e chi le ricopre ha il dovere di adempierle con diligenza, disciplina ed onore.
  5. Chi è eletto, nominato o cooptato a ricoprire una carica sociale assume la qualifica di Socio Ordinario per il tempo in cui ricopre l’ufficio.
  6. La durata delle cariche sociali è stabilita dallo Statuto e non può essere prorogata se non con delibera del Consiglio direttivo e soltanto per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 9Sedute elettive

  1. Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, adotta il Regolamento per le elezioni che definisce il sistema elettorale, le modalità di voto, i casi di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità, nonché le cause di cancellazione dalle liste elettorali.
  2. Chi ricopra incarichi in, o per conto di, partiti o formazioni politiche non può essere eletto o nominato ad una carica sociale.
  3. Chiunque svolga una mansione nell’associazione e si candidi per un incarico politico è sospeso dal suo ufficio per tutta la durata della campagna elettorale; qualora sia eletto, decade dalla carica.
  4. Il Consiglio direttivo promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare la partecipazione alle elezioni sociali, semplificando le procedure di voto e garantendo la massima accessibilità alle informazioni su candidati e programmi.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI

Sezione I

ARTICOLO 10Agorà

  1. L’Agorà è l’organo consultivo del CQPL. E’ costituita da tutti i Collaboratori del Comitato.
  2. Le riunioni dell’Agorà sono sempre aperte al pubblico e si svolgono senza particolari formalità.

ARTICOLO 11Convocazione dell’Agorà

  1. L’Agorà è convocata almeno due volte l’anno.
  2. Il Regolamento dell’Agorà è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 12Compiti dell’Agorà

  1. L’Agorà discute su:
    • a) Formulazione di linee di indirizzo, programmi e direttive generali su progetti ed iniziative che s’intendono realizzare nel corrente anno;
    • b) Relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso dell’ultimo anno;
    • c) Elaborazione di pareri e proposte su revisione dello Statuto ed estinzione del Comitato;
    • d) Ogni argomento di particolare rilevanza pubblica non riconducibile alla competenza degli altri organi sociali.
  2. Il Consiglio direttivo si impegna a dare riscontro alle proposte dell’Agorà, indicando le azioni intraprese o le motivazioni per cui non è possibile darvi seguito.

Sezione II

ARTICOLO 13Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è composto da almeno nove membri eletti dagli aventi diritto al voto. E’ integrato dagli uffici monocratici individuati all’articolo 8, comma 2.
  2. I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.
  3. In caso di vacanza di un posto a qualsiasi causa dovuta è designato il primo dei non eletti o, qualora ciò non sia possibile, si provvede per cooptazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro designazione.
  4. Nel caso di contestuale dimissione della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo è sciolto e tutte le cariche sono dimissionate; tuttavia, finché non siano ricoperte le nuove, sono prorogati i poteri delle precedenti.

ARTICOLO 14Convocazione del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo si riunisce una volta al mese, salvo il periodo feriale.
  2. E’ tempestivamente convocato quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri.
  3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto prescriva una maggioranza speciale.
  4. I Consiglieri hanno l’obbligo di astenersi nelle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse personale immediato e diretto, o che riguardino la loro personale responsabilità.
  5. Il Consiglio direttivo adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 15Compiti del Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo, quale organo esecutivo del Comitato:
    • a) Promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi statutari;
    • b) Garantisce, disponendo gli opportuni correttivi, la corrispondenza tra le azioni proposte dal Presidente e le linee di indirizzo individuate dall’Agorà;
    • c) Determina, prima di ogni elezione sociale, il numero di Consiglieri da eleggere per la successiva consiliatura, nel rispetto del minimo statutario;
    • d) Forma i Gruppi di Lavoro, ne definisce gli ambiti di competenza e ne valuta le relazioni trimestrali;
    • e) Istituisce l’Ufficio stampa quale propria struttura di supporto operativa;
    • f) Approva e revisiona i Regolamenti in conformità con il presente Statuto;
    • g) Delibera sui procedimenti di garanzia;
    • h) Sentito il Tesoriere sugli aspetti operativi, amministra e supervisiona le risorse economiche del Comitato e il suo patrimonio con ogni più ampio potere, assumendo la piena responsabilità della loro gestione e regolarità; riceve la situazione finanziaria trimestrale e consuntiva e può richiedere la stesura di un bilancio preventivo annuale; fissa l’importo dei contributi dovuti al Comitato;
    • i) Delibera sulle convenzioni tra il CQPL e gli enti pubblici e privati, e ne determina le modalità di attuazione;
    • j) Autorizza, pianifica, supervisiona e concede il patrocinio alle attività di cui alla lettera b) dell’articolo 5 accordando, se richiesto, l’utilizzo della denominazione e del logo;
    • k) Nomina e revoca gli incarichi dei titolari degli uffici monocratici;
    • l) Organizza attività di aggiornamento e formazione per i propri componenti, al fine di sviluppare le competenze necessarie a svolgere al meglio il proprio ruolo;
    • m) Valuta l’operato degli organi monocratici, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, al fine di identificare eventuali criticità e apportare i necessari correttivi;
    • n) Decide sul rinvio delle elezioni e sulla proroga delle cariche sociali;
    • o) Può affidare, con atto scritto, incarichi speciali a terzi per lo svolgimento di determinati compiti o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
    • p) Può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, può chiedere notizie sugli affari del Comitato e può esigere l’esibizione di qualunque documento sociale;
    • q) Vigila sull’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere, dei provvedimenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • r) Risolve in via definitiva i conflitti tra cariche;
    • s) Fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere degli organi collegiali;
    • t) Decide sulla revisione dello Statuto e sull’estinzione del Comitato;
    • u) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e delibera su qualunque argomento non espressamente riservato agli altri organi sociali.
  2. In accordo con il Presidente, ciascun Consigliere può svolgere attività di informazione, pubbliche relazioni, collaborazione e monitoraggio, purché ciò non comporti atti di rilevanza esterna tali da obbligare il Comitato o ledere le prerogative degli altri organi sociali.
  3. Al fine di garantire il corretto funzionamento del Comitato e sostenere le sue attività, i Consiglieri sono tenuti a versare una quota a titolo di contributo per le spese di gestione. L’importo è stabilito dal Consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota entro il termine comporta la destituzione dalla carica a norma dell’articolo 21.

TITOLO II – ORGANI MONOCRATICI

ARTICOLO 16Presidente

  1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
  2. Può essere nominato Presidente chi, tra gli eletti alle ultime elezioni consiliari, ha già ricoperto la carica di Consigliere per un intero mandato.
  3. Il Presidente dura in carica per due anni e può essere riconfermato.
  4. Il Presidente:
    • a) E’ portavoce del CQPL in tutte le manifestazioni pubbliche e private, e mantiene rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul Territorio;
    • b) Ha la rappresentanza legale del Comitato, di fronte a terzi ed in giudizio ed è delegato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
    • c) Trasmette le problematiche, le istanze e le richieste, nelle dovute forme, alle sedi competenti e firma la corrispondenza;
    • d) Armonizza e raccorda le attività dei Gruppi di Lavoro;
    • e) Opera in stretta consultazione con il Consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni;
    • f) Presiede l’Agorà e il Consiglio direttivo, fissa l’ordine del giorno di concerto con il Vicepresidente ed il Segretario, ne dirige i lavori e sottoscrive i relativi processi verbali;
    • g) Sentito il Tesoriere, può eseguire incassi e pagamenti;
    • h) È membro del Consiglio direttivo;
    • i) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
  5. In casi straordinari di necessità o urgenza, sentito il Vicepresidente il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti ritenuti opportuni notificando la decisione al Consiglio direttivo: se non ratificati entro la prima riunione utile, tali atti perdono efficacia sin dall’inizio.

ARTICOLO 17Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente tra i candidati alle ultime elezioni consiliari, dura in carica due anni e può essere riconfermato.
  2. Il Vicepresidente:
    • a) Assume il ruolo ed esercita tutte le funzioni e le prerogative del Presidente in ogni circostanza nelle quali questi non possa adempierle;
    • b) E’ il braccio destro del Presidente e suo più stretto collaboratore, e può da questi essere delegato per lo svolgimento di specifici compiti e progetti;
    • c) Deve essere consultato dal Presidente nel caso di adozione di provvedimenti necessari o urgenti;
    • d) Concerta gli ordini del giorno con il Presidente ed il Segretario;
    • e) E’ membro del Consiglio direttivo;
    • f) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
  3. In caso di impedimento permanente del Presidente, a qualsiasi causa dovuto, il Segretario convoca senza indugio il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 18Segretario

  1. Il Segretario è selezionato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta tra i candidati alle ultime elezioni consiliari, dura in carica due anni e può essere riconfermato.
  2. Il Segretario:
    • a) Assiste gli uffici del CQPL nelle loro funzioni;
    • b) Redige e pubblica, anche su supporto informatico, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e ne custodisce i Registri;
    • c) Aggiorna e custodisce il Registro delle liste elettorali e ne conserva i dati;
    • d) Provvede al corretto smistamento della posta in entrata e cura la tempestività delle convocazioni e l’invio delle comunicazioni agli organi sociali competenti ed interessati;
    • e) Convoca l’Agorà e il Consiglio direttivo e, nel corso delle riunioni, sovrintende alla corretta applicazione delle norme procedurali con potere di richiamo formale;
    • f) Accerta il risultato delle votazioni e, nelle elezioni, custodisce le liste usate e le schede votate;
    • g) Concerta gli ordini del giorno con il Presidente ed il Vicepresidente;
    • h) E’ membro del Consiglio direttivo;
    • i) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.

ARTICOLO 19Tesoriere

  1. Il Tesoriere è selezionato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta tra i candidati alle ultime elezioni consiliari, dura in carica due anni e può essere riconfermato.
  2. Il Tesoriere:
    • a) Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del CQPL;
    • b) Tiene ed aggiorna i libri contabili;
    • c) Individua le azioni più idonee atte ad incrementare il patrimonio e a ridurre le spese;
    • d) Riscuote le entrate e rimborsa le spese autorizzate secondo le istruzioni impartite dal Consiglio direttivo;
    • e) Presenta trimestralmente al Consiglio direttivo la situazione finanziaria;
    • f) Predispone, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio di esercizio annuale consuntivo, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario del Comitato;
    • g) Su richiesta del Consiglio direttivo, appronta il bilancio di previsione, con orizzonte annuale, per l’esercizio in corso o per il successivo;
    • h) Deve essere sentito su contribuzioni straordinarie e sull’acquisto di beni e servizi ed essere informato per tempo di tutte le attività che possano incidere, sia in entrata sia in uscita, sul bilancio di cassa;
    • i) E’ membro del Consiglio direttivo;
    • j) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
  3. Per l’espletamento delle sue funzioni, è autorizzato ad operare su conti e depositi, bancari e postali, intestati al CQPL.
  4. In nessun caso il Tesoriere può ritirare somme da conti o depositi o effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente.
  5. Il patrimonio del Comitato è utilizzato ai fini dell’esclusivo perseguimento degli scopi individuati all’articolo 5.
  6. E’ fatto divieto in tutti i casi di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a Collaboratori, Sostenitori e componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
  7. Le quote e i contributi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

PARTE IV – PROCEDIMENTI DI GARANZIA

ARTICOLO 20Espulsione

  1. Le controversie sono risolte attraverso il dialogo, privilegiando la comprensione reciproca alla sanzione.
  2. In tutti i procedimenti è garantito il pieno diritto di contraddittorio, inclusa la possibilità di essere ascoltati e di presentare memorie difensive.
  3. Il procedimento formale di espulsione è avviato quando:
    • a) Siano state constatate violazioni degli impegni sociali o condotte contrastanti con gli scopi e i valori condivisi o lesivi dell’immagine del Comitato;
    • b) Siano compiuti atti in spregio delle previsioni statutarie, o dei regolamenti, o delle delibere approvate dagli organi sociali;
    • c) Intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nel Comitato.
  4. Se la mediazione fallisce, il Consiglio direttivo delibera l’espulsione a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
  5. Nei casi giudicati di minore gravità, il Consiglio direttivo può adottare sanzioni alternative all’espulsione.

ARTICOLO 21Destituzione

  1. Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la destituzione fino al termine della consiliatura del Consigliere che:
    • a) Risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive;
    • b) Sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla carica o manifesti inerzia o disinteresse per le attività del Comitato, l’area di competenza e gli obiettivi assegnati;
    • c) Abbia perso i requisiti di idoneità alla carica;
    • d) Compia atti che si rivelino pregiudizievoli per l’immagine o il patrimonio del Comitato, o che compromettano il perseguimento degli obiettivi e l’esercizio delle responsabilità del mandato;
    • e) Si trovi in ogni altra condizione che, a norma del presente Statuto, comporti la rimozione dalla carica.
  2. I Consiglieri destituiti non sono immediatamente rieleggibili ad una carica sociale.

ARTICOLO 22Revoca

  1. Salvo più grave colpa, il Consiglio direttivo revoca i titolari degli organi monocratici quando:
    • a) Siano stati destituiti a norma dell’articolo 21;
    • b) Sia accertata una grave inadempienza ai doveri specifici della carica ricoperta, tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività o arrecare pregiudizio al Comitato;
    • c) Sia riscontrata la sopravvenienza di una condizione di incompatibilità con la carica ricoperta o l’adozione di condotte lesive dell’immagine, del prestigio o degli scopi del Comitato.
  2. La delibera di revoca è adottata con le medesime maggioranze statutarie previste per la nomina.

PARTE V – NORME FINALI

ARTICOLO 23Revisione dello Statuto

  1. Il Consiglio direttivo, sentita l’Agorà, è convocato in seduta straordinaria per deliberare la modifica di una o più norme dello Statuto a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
  2. L’articolo 3 non può essere oggetto di revisione statutaria.

ARTICOLO 24Estinzione del Comitato

  1. Il Consiglio direttivo, sentita l’Agorà, è convocato in seduta straordinaria per deliberare la trasformazione, l’incorporazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del Comitato a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
  2. A seguito dello scioglimento, il Consiglio direttivo stabilisce le modalità della liquidazione provvedendo, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, individuandoli, di preferenza, tra i propri membri.
  3. Esaurita la fase di liquidazione, Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo o in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25Norme transitorie e finali

  1. Il presente Statuto sostituisce interamente il precedente ed il correlato Regolamento Interno, le loro eventuali modifiche ed integrazioni; abroga le delibere già adottate con esso incompatibili e sopprime ogni carica, figura, prerogativa e ruolo non espressamente da esso previsto o riconosciuto, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quella del Presidente Emerito.
  2. Lo Statuto e le successive revisioni entrano in vigore al momento della loro approvazione e sono pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL; una copia è inviata al Sindaco e al Protocollo del Comune di Fiumicino.