PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – Denominazione
- E’ costituito il comitato di cittadini denominato “Comitato di Quartiere Parco Leonardo 2.0” (in seguito, per brevità, “Comitato” o “CQPL”) che assorbe e sostituisce le precedenti entità associative con le medesime denominazioni e finalità.
- Il logo del CQPL e contrassegno delle sue attività è deliberato dal Consiglio direttivo.
- La vita associativa è ordinata dal presente Statuto, dai Regolamenti in esso richiamati, dalle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali e, per quanto non espressamente in essi previsto, dalle vigenti disposizioni legislative applicabili.
ARTICOLO 2 – Sede
- Il Comitato ha sede nel Comune di Fiumicino ed opera nel territorio della Regione Lazio.
- La variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio direttivo e, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta alcuna revisione dello Statuto salvo l’obbligo di comunicazione agli enti competenti ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 3 – Princìpi
- Il CQPL è un ente senza fini di lucro, a partecipazione libera e volontaria, indipendente, apartitico, aconfessionale e democratico.
- Lo spirito e la prassi del Comitato si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- Il Comitato si informa al principio di non discriminazione, volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di nazionalità, genere, origine etnica, religione, orientamento sessuale, convinzioni politiche, età o condizione di disabilità.
ARTICOLO 4 – Durata
- Il Comitato ha durata illimitata.
ARTICOLO 5 – Oggetto e finalità
- In base e nel rispetto dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione italiana, il Comitato si pone come interprete e promotore delle istanze dei residenti dei singoli comprensori e delle ulteriori future espansioni della località di Parco Leonardo (in seguito, per brevità, “Quartiere” o “Territorio”) nei confronti degli enti pubblici e privati che, con le loro decisioni ed azioni, influenzano il benessere e lo sviluppo del Quartiere.
- Le aree di pertinenza delle iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociale del CQPL sono:
- La salute e la sicurezza;
- La tutela e il decoro del patrimonio urbano;
- La viabilità e i trasporti;
- La diffusione della sensibilità e della partecipazione civiche;
- La tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
- I servizi pubblici e consortili;
- La promozione culturale, educativa e sociale.
- Il Comitato, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari, si offre in particolare di:
- a) Avanzare proposte agli organi istituzionali e privati al fine di sostenere ed incoraggiare iniziative volte alla salvaguardia e al miglioramento di tutte le infrastrutture, dei servizi e delle condizioni generali che incidono sul benessere, la sicurezza, lo sviluppo urbano, ambientale, sociale e culturale del Quartiere, anche d’intesa con gli stessi, o con altri enti, associazioni e comitati attivi sul Territorio;
- b) Promuovere, organizzare o patrocinare, in via non prevalente, anche in collaborazione con le realtà associative e commerciali presenti sul Territorio, eventi, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
- c) Favorire la diffusione di informazioni e notizie utili tramite la gestione di piattaforme web e social, la eventuale e futura pubblicazione di un giornale di quartiere, la diffusione di volantini e altri strumenti e media;
- d) Cooperare e creare rete, in condizioni di reciprocità, con associazioni, comitati e consulte comunali per conseguire gli obiettivi prefissati nello spirito delle politiche di governance partecipativa e del reciproco supporto ai fini dello sviluppo del Territorio;
- e) Svolgere, con apposita delibera del Consiglio direttivo, attività non specificamente menzionate e diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
- Il CQPL opera nell’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere.
PARTE II – PARTECIPAZIONE CIVICA
ARTICOLO 6 – Collaboratori
- E’ Collaboratore chiunque segua online o partecipi alle attività del Comitato, ne condivida in modo espresso gli scopi ed intenda concorrere al loro raggiungimento con le proprie opere, competenze e conoscenze.
- La partecipazione dei Collaboratori è libera e gratuita, non è soggetta ad iscrizioni o approvazioni, non comporta alcun vincolo associativo, può avere natura temporanea e non attribuisce diritti sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
- I Collaboratori svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito le attività dirette alla realizzazione degli scopi del Comitato, quali deliberate dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
- Tutti i Collaboratori si impegnano a:
- a) Osservare, pienamente e senza riserve o eccezioni, lo Statuto, i Regolamenti e le delibere validamente approvate dagli organi sociali;
- b) Adottare comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del Comitato, dando concreto esempio di integrità personale ed onestà intellettuale, e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i suoi scopi o che gettino discredito su di esso.
- Il numero dei Collaboratori non può essere limitato.
ARTICOLO 7 – Sostenitori
- Acquisisce la qualità di Sostenitore il Collaboratore che, su base volontaria, richieda la registrazione alle liste elettorali del CQPL.
- La registrazione conferisce il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi sociali del Comitato.
- I requisiti per la registrazione e le modalità di esercizio del diritto di voto sono disciplinati dal Regolamento per le elezioni.
- Per la registrazione può essere richiesto un contributo economico finalizzato a concorrere alla copertura delle spese organizzative del Comitato, la cui misura è stabilita dal Consiglio direttivo.
PARTE III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ARTICOLO 8 – Organi sociali
- Sono organi collegiali del Comitato:
• L’Agorà;
• Il Consiglio direttivo. - Sono organi monocratici del Comitato:
• Il Presidente;
• Il Vicepresidente;
• Il Segretario;
• Il Tesoriere. - Le cariche sociali, così come le attività svolte dai Collaboratori, non prevedono alcun compenso, fatti salvi i rimborsi non forfettari per spese eventualmente sopportate e autorizzate di volta in volta dal Consiglio direttivo.
- Tutte le cariche sociali rappresentano attività di servizio a favore del Quartiere e chi le ricopre ha il dovere di adempierle con diligenza, disciplina ed onore.
- Chi è eletto, nominato o cooptato a ricoprire una carica sociale assume la qualifica di Socio Ordinario per il tempo in cui ricopre l’ufficio.
- La durata delle cariche sociali è stabilita dallo Statuto e non può essere prorogata se non con delibera del Consiglio direttivo e soltanto per cause di forza maggiore.
ARTICOLO 9 – Sedute elettive
- Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, adotta il Regolamento per le elezioni che definisce il sistema elettorale, le modalità di voto, i casi di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità, nonché le cause di cancellazione dalle liste elettorali.
- Chi ricopra incarichi in, o per conto di, partiti o formazioni politiche non può essere eletto o nominato ad una carica sociale.
- Chiunque svolga una mansione nell’associazione e si candidi per un incarico politico è sospeso dal suo ufficio per tutta la durata della campagna elettorale; qualora sia eletto, decade dalla carica.
- Il Consiglio direttivo promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare la partecipazione alle elezioni sociali, semplificando le procedure di voto e garantendo la massima accessibilità alle informazioni su candidati e programmi.
TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI
Sezione I
ARTICOLO 10 – Agorà
- L’Agorà è l’organo consultivo del CQPL. E’ costituita da tutti i Collaboratori del Comitato.
- Le riunioni dell’Agorà sono sempre aperte al pubblico e si svolgono senza particolari formalità.
ARTICOLO 11 – Convocazione dell’Agorà
- L’Agorà è convocata almeno due volte l’anno.
- Il Regolamento dell’Agorà è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 12 – Compiti dell’Agorà
- L’Agorà discute su:
- a) Formulazione di linee di indirizzo, programmi e direttive generali su progetti ed iniziative che s’intendono realizzare nel corrente anno;
- b) Relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso dell’ultimo anno;
- c) Elaborazione di pareri e proposte su revisione dello Statuto ed estinzione del Comitato;
- d) Ogni argomento di particolare rilevanza pubblica non riconducibile alla competenza degli altri organi sociali.
- Il Consiglio direttivo si impegna a dare riscontro alle proposte dell’Agorà, indicando le azioni intraprese o le motivazioni per cui non è possibile darvi seguito.
Sezione II
ARTICOLO 13 – Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è composto da almeno nove membri eletti dagli aventi diritto al voto. E’ integrato dagli uffici monocratici individuati all’articolo 8, comma 2.
- I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.
- In caso di vacanza di un posto a qualsiasi causa dovuta è designato il primo dei non eletti o, qualora ciò non sia possibile, si provvede per cooptazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro designazione.
- Nel caso di contestuale dimissione della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo è sciolto e tutte le cariche sono dimissionate; tuttavia, finché non siano ricoperte le nuove, sono prorogati i poteri delle precedenti.
ARTICOLO 14 – Convocazione del Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo si riunisce una volta al mese, salvo il periodo feriale.
- E’ tempestivamente convocato quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri.
- Le deliberazioni del Consiglio direttivo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto prescriva una maggioranza speciale.
- I Consiglieri hanno l’obbligo di astenersi nelle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse personale immediato e diretto, o che riguardino la loro personale responsabilità.
- Il Consiglio direttivo adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 15 – Compiti del Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo, quale organo esecutivo del Comitato:
- a) Promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi statutari;
- b) Garantisce, disponendo gli opportuni correttivi, la corrispondenza tra le azioni proposte dal Presidente e le linee di indirizzo individuate dall’Agorà;
- c) Determina, prima di ogni elezione sociale, il numero di Consiglieri da eleggere per la successiva consiliatura, nel rispetto del minimo statutario;
- d) Forma i Gruppi di Lavoro, ne definisce gli ambiti di competenza e ne valuta le relazioni trimestrali;
- e) Istituisce l’Ufficio stampa quale propria struttura di supporto operativa;
- f) Approva e revisiona i Regolamenti in conformità con il presente Statuto;
- g) Delibera sui procedimenti di garanzia;
- h) Sentito il Tesoriere sugli aspetti operativi, amministra e supervisiona le risorse economiche del Comitato e il suo patrimonio con ogni più ampio potere, assumendo la piena responsabilità della loro gestione e regolarità; riceve la situazione finanziaria trimestrale e consuntiva e può richiedere la stesura di un bilancio preventivo annuale; fissa l’importo dei contributi dovuti al Comitato;
- i) Delibera sulle convenzioni tra il CQPL e gli enti pubblici e privati, e ne determina le modalità di attuazione;
- j) Autorizza, pianifica, supervisiona e concede il patrocinio alle attività di cui alla lettera b) dell’articolo 5 accordando, se richiesto, l’utilizzo della denominazione e del logo;
- k) Nomina e revoca gli incarichi dei titolari degli uffici monocratici;
- l) Organizza attività di aggiornamento e formazione per i propri componenti, al fine di sviluppare le competenze necessarie a svolgere al meglio il proprio ruolo;
- m) Valuta l’operato degli organi monocratici, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, al fine di identificare eventuali criticità e apportare i necessari correttivi;
- n) Decide sul rinvio delle elezioni e sulla proroga delle cariche sociali;
- o) Può affidare, con atto scritto, incarichi speciali a terzi per lo svolgimento di determinati compiti o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- p) Può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, può chiedere notizie sugli affari del Comitato e può esigere l’esibizione di qualunque documento sociale;
- q) Vigila sull’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere, dei provvedimenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- r) Risolve in via definitiva i conflitti tra cariche;
- s) Fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere degli organi collegiali;
- t) Decide sulla revisione dello Statuto e sull’estinzione del Comitato;
- u) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e delibera su qualunque argomento non espressamente riservato agli altri organi sociali.
- In accordo con il Presidente, ciascun Consigliere può svolgere attività di informazione, pubbliche relazioni, collaborazione e monitoraggio, purché ciò non comporti atti di rilevanza esterna tali da obbligare il Comitato o ledere le prerogative degli altri organi sociali.
- Al fine di garantire il corretto funzionamento del Comitato e sostenere le sue attività, i Consiglieri sono tenuti a versare una quota a titolo di contributo per le spese di gestione. L’importo è stabilito dal Consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota entro il termine comporta la destituzione dalla carica a norma dell’articolo 21.
TITOLO II – ORGANI MONOCRATICI
ARTICOLO 16 – Presidente
- Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
- Può essere nominato Presidente chi, tra gli eletti alle ultime elezioni consiliari, ha già ricoperto la carica di Consigliere per un intero mandato.
- Il Presidente dura in carica per due anni e può essere riconfermato.
- Il Presidente:
- a) E’ portavoce del CQPL in tutte le manifestazioni pubbliche e private, e mantiene rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul Territorio;
- b) Ha la rappresentanza legale del Comitato, di fronte a terzi ed in giudizio ed è delegato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) Trasmette le problematiche, le istanze e le richieste, nelle dovute forme, alle sedi competenti e firma la corrispondenza;
- d) Armonizza e raccorda le attività dei Gruppi di Lavoro;
- e) Opera in stretta consultazione con il Consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni;
- f) Presiede l’Agorà e il Consiglio direttivo, fissa l’ordine del giorno di concerto con il Vicepresidente ed il Segretario, ne dirige i lavori e sottoscrive i relativi processi verbali;
- g) Sentito il Tesoriere, può eseguire incassi e pagamenti;
- h) È membro del Consiglio direttivo;
- i) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
- In casi straordinari di necessità o urgenza, sentito il Vicepresidente il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti ritenuti opportuni notificando la decisione al Consiglio direttivo: se non ratificati entro la prima riunione utile, tali atti perdono efficacia sin dall’inizio.
ARTICOLO 17 – Vicepresidente
- Il Vicepresidente è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente tra i candidati alle ultime elezioni consiliari, dura in carica due anni e può essere riconfermato.
- Il Vicepresidente:
- a) Assume il ruolo ed esercita tutte le funzioni e le prerogative del Presidente in ogni circostanza nelle quali questi non possa adempierle;
- b) E’ il braccio destro del Presidente e suo più stretto collaboratore, e può da questi essere delegato per lo svolgimento di specifici compiti e progetti;
- c) Deve essere consultato dal Presidente nel caso di adozione di provvedimenti necessari o urgenti;
- d) Concerta gli ordini del giorno con il Presidente ed il Segretario;
- e) E’ membro del Consiglio direttivo;
- f) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
- In caso di impedimento permanente del Presidente, a qualsiasi causa dovuto, il Segretario convoca senza indugio il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 18 – Segretario
- Il Segretario è selezionato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta tra i candidati alle ultime elezioni consiliari, dura in carica due anni e può essere riconfermato.
- Il Segretario:
- a) Assiste gli uffici del CQPL nelle loro funzioni;
- b) Redige e pubblica, anche su supporto informatico, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e ne custodisce i Registri;
- c) Aggiorna e custodisce il Registro delle liste elettorali e ne conserva i dati;
- d) Provvede al corretto smistamento della posta in entrata e cura la tempestività delle convocazioni e l’invio delle comunicazioni agli organi sociali competenti ed interessati;
- e) Convoca l’Agorà e il Consiglio direttivo e, nel corso delle riunioni, sovrintende alla corretta applicazione delle norme procedurali con potere di richiamo formale;
- f) Accerta il risultato delle votazioni e, nelle elezioni, custodisce le liste usate e le schede votate;
- g) Concerta gli ordini del giorno con il Presidente ed il Vicepresidente;
- h) E’ membro del Consiglio direttivo;
- i) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
ARTICOLO 19 – Tesoriere
- Il Tesoriere è selezionato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta tra i candidati alle ultime elezioni consiliari, dura in carica due anni e può essere riconfermato.
- Il Tesoriere:
- a) Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del CQPL;
- b) Tiene ed aggiorna i libri contabili;
- c) Individua le azioni più idonee atte ad incrementare il patrimonio e a ridurre le spese;
- d) Riscuote le entrate e rimborsa le spese autorizzate secondo le istruzioni impartite dal Consiglio direttivo;
- e) Presenta trimestralmente al Consiglio direttivo la situazione finanziaria;
- f) Predispone, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio di esercizio annuale consuntivo, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario del Comitato;
- g) Su richiesta del Consiglio direttivo, appronta il bilancio di previsione, con orizzonte annuale, per l’esercizio in corso o per il successivo;
- h) Deve essere sentito su contribuzioni straordinarie e sull’acquisto di beni e servizi ed essere informato per tempo di tutte le attività che possano incidere, sia in entrata sia in uscita, sul bilancio di cassa;
- i) E’ membro del Consiglio direttivo;
- j) Esercita ogni altro potere espressamente attribuitogli dallo Statuto.
- Per l’espletamento delle sue funzioni, è autorizzato ad operare su conti e depositi, bancari e postali, intestati al CQPL.
- In nessun caso il Tesoriere può ritirare somme da conti o depositi o effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente.
- Il patrimonio del Comitato è utilizzato ai fini dell’esclusivo perseguimento degli scopi individuati all’articolo 5.
- E’ fatto divieto in tutti i casi di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a Collaboratori, Sostenitori e componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- Le quote e i contributi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.
PARTE IV – PROCEDIMENTI DI GARANZIA
ARTICOLO 20 – Espulsione
- Le controversie sono risolte attraverso il dialogo, privilegiando la comprensione reciproca alla sanzione.
- In tutti i procedimenti è garantito il pieno diritto di contraddittorio, inclusa la possibilità di essere ascoltati e di presentare memorie difensive.
- Il procedimento formale di espulsione è avviato quando:
- a) Siano state constatate violazioni degli impegni sociali o condotte contrastanti con gli scopi e i valori condivisi o lesivi dell’immagine del Comitato;
- b) Siano compiuti atti in spregio delle previsioni statutarie, o dei regolamenti, o delle delibere approvate dagli organi sociali;
- c) Intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nel Comitato.
- Se la mediazione fallisce, il Consiglio direttivo delibera l’espulsione a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
- Nei casi giudicati di minore gravità, il Consiglio direttivo può adottare sanzioni alternative all’espulsione.
ARTICOLO 21 – Destituzione
- Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la destituzione fino al termine della consiliatura del Consigliere che:
- a) Risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive;
- b) Sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla carica o manifesti inerzia o disinteresse per le attività del Comitato, l’area di competenza e gli obiettivi assegnati;
- c) Abbia perso i requisiti di idoneità alla carica;
- d) Compia atti che si rivelino pregiudizievoli per l’immagine o il patrimonio del Comitato, o che compromettano il perseguimento degli obiettivi e l’esercizio delle responsabilità del mandato;
- e) Si trovi in ogni altra condizione che, a norma del presente Statuto, comporti la rimozione dalla carica.
- I Consiglieri destituiti non sono immediatamente rieleggibili ad una carica sociale.
ARTICOLO 22 – Revoca
- Salvo più grave colpa, il Consiglio direttivo revoca i titolari degli organi monocratici quando:
- a) Siano stati destituiti a norma dell’articolo 21;
- b) Sia accertata una grave inadempienza ai doveri specifici della carica ricoperta, tale da compromettere il regolare svolgimento delle attività o arrecare pregiudizio al Comitato;
- c) Sia riscontrata la sopravvenienza di una condizione di incompatibilità con la carica ricoperta o l’adozione di condotte lesive dell’immagine, del prestigio o degli scopi del Comitato.
- La delibera di revoca è adottata con le medesime maggioranze statutarie previste per la nomina.
PARTE V – NORME FINALI
ARTICOLO 23 – Revisione dello Statuto
- Il Consiglio direttivo, sentita l’Agorà, è convocato in seduta straordinaria per deliberare la modifica di una o più norme dello Statuto a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
- L’articolo 3 non può essere oggetto di revisione statutaria.
ARTICOLO 24 – Estinzione del Comitato
- Il Consiglio direttivo, sentita l’Agorà, è convocato in seduta straordinaria per deliberare la trasformazione, l’incorporazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del Comitato a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
- A seguito dello scioglimento, il Consiglio direttivo stabilisce le modalità della liquidazione provvedendo, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, individuandoli, di preferenza, tra i propri membri.
- Esaurita la fase di liquidazione, Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo o in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
ARTICOLO 25 – Norme transitorie e finali
- Il presente Statuto sostituisce interamente il precedente ed il correlato Regolamento Interno, le loro eventuali modifiche ed integrazioni; abroga le delibere già adottate con esso incompatibili e sopprime ogni carica, figura, prerogativa e ruolo non espressamente da esso previsto o riconosciuto, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quella del Presidente Emerito.
- Lo Statuto e le successive revisioni entrano in vigore al momento della loro approvazione e sono pubblicati sulle piattaforme web e social del CQPL; una copia è inviata al Sindaco e al Protocollo del Comune di Fiumicino.